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Anagrafe - Rilascio carta identità

La carta d’identità, documento necessario per dimostrare la propria identità, può essere richiesto dalla nascita: la carta di identità rilasciata ai minori di anni tre ha una validità di 3 anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni ha una validità di 5 anni, quella rilasciata dai 18 anni ha una validità di 10 anni. Dal 2012 tutti i documenti di identità e di riconoscimento sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. MAGGIORENNI: devono presentarsi personalmente, previo appuntamento, con 1 fotografia formato ICAO, il documento scaduto e sottoscrivere la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del documento valido per l’espatrio. Vengono acquisite le impronte digitali. MINORENNI: I genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, devono sottoscrivere la dichiarazione che acconsentono al rilascio della C.I. valida per l’espatrio e che il figlio non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio. Devono presentarsi con 1 fotografia formato ICAO del minore.A partire da 12 anni (compiuti) il minore dovrà anche firmare il documento e a loro verranno acquisite le impronte digitali. Per i minori di 14 anni l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Nel caso questi minori viaggino con persone diverse dai genitori è necessaria una dichiarazione dei genitori stessi dove si dà l'assenso o l'autorizzazione alla persona, all'ente o alla compagnia di trasporto, menzionandola, per l'affidamento del minore (per maggiori informazioni cliccare qui ). CITTADINI STRANIERI: Devono presentarsi personalmente, previo appuntamento, con 1 fotografia formato ICAO, il documento scaduto ed esibire il permesso di soggiorno in corso di validità. Si ricorda che per gli stranieri la C.I. non è valida per l’espatrio.  FURTO, SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO. L’interessato può richiedere una nuova C.I.E presentando 1 fotografia formato ICAO e la denuncia di furto, smarrimento o deterioramento effettuata presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza. (Il numero e la data di rilascio, necessari per la denuncia possono essere richiesti all’Ufficio Anagrafe).

Informazioni

Termini di conclusione:

Si richiede su appuntamento e viene rilasciata una ricevuta cartacea in attesa invio da parte dell'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato in circa 6 giorni lavorativi

Normativa di riferimento:

R.D. 18.06.1931 n. 773 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 06.05.1940 n. 635 Regolamento per l' esecuzione del DR 773 DL 25.06.2008 n. 112 DURATA C.I.-avviso scadenza DL 13.05.2011 n. 70 Nuove disposizioni sulle C.I. anche ai minori e periodi di validità DL 09.02.2012 n. 5 Scadenza CI alla data di nascita DL 31.01.2003 n. 7 convertito in legge nr. 43 del 31.03.2003

Modalità di avvio:

Istanza di parte