Informazioni
30 giorni (art. 2, comma 2, legge 241/1990)
Legge 24.12.1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi DPR 30.05.1989 n. 223 4 Regolamento Anagrafico (art. 33 e 35)
Istanza di parte
Le informazioni anagrafiche possono essere rilasciate solo a Pubbliche Amministrazioni o a Gestori di Pubblici Servizi per esclusivo uso di pubblica utilità.
Ai privati (avvocati, notai, uffici, ditte, ecc.) possono essere rilasciate informazioni anagrafiche solo sotto forma di "certificato", previa richiesta scritta, identificazione del richiedente e pagamento dell'eventuale imposta di bollo e dei diritti di ricerca (nel caso di certificati storici con ricerca d'archivio).