Informazioni
2 giorni lavorativi (art. 17 DPR 223/1989)
Legge 20.05.2016 n. 76 (art. 36 e successivi)
Con posta ordinaria o altre modalita’ a richiesta (mail, pec)
Silenzio assenso
Istanza di parte
La dichiarazione di convivenza di fatto è resa direttamente davanti all'Ufficiale di Anagrafe o nelle forme consentite dalla legge (Posta raccomandata, Pec, mail) allegando la fotocopia di un documnto di identità. La dichiarazione può essere resa al momento di una richiesta di iscrizione o di cambio via, oppure, se già conviventi allo stesso indirizzo, in qualsiasi momento. La dichiarazione di convivenza può essere resa anche da due persone che fanno parte di una famiglia dove sono presenti altre persone e, in questo caso, non modifica la famiglia anarafica e i rapporti di parentela all'interno di essa
Il modulo deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) di essere conviventi di fatto e uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell’art. 1 commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76 e di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da unione civile tra loro o con altre persone; b) di essere residenti e coabitanti (come previsto dall’art. 4 del DPR 223/1989) in questo Comune in Via...... n. .... piano.... int..... scala.....; c) di essere a conoscenza che la convivenza di fatto cessa con il venir meno delle condizioni sopra elencate.
La variazione viene registrata in Anagrafe entro due giorni lavorativi dalla data della dichiarazione davanti all'Ufficiale d'Anagrafe o del ricevimento della dichiarazione in altre forme. L'Ufficio Anagrafe deve svolgere, tramite il Comando di Polizia Locale, le indagini atte ad accertare la veridicità di quanto dichiarato. Se entro 45 giorni dalla data di inizio del procedimento l'interessato non riceve una comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, la variazione in anagrafe si intende confermata senza bisogno di ulteriori comunicazioni.