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ACCESSO CIVICO
Il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 riscrive l’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e introduce un nuovo articolo, il 5-bis. Sono previste due tipologie di accesso civico e precisamente:
1.L’accesso civico “semplice”, disciplinato dal comma 1 dell’art. 5, che testualmente recita: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”. Si tratta del già vigente istituto dell’accesso civico, con relativa istanza da indirizzare al Responsabile della trasparenza dell’Ente, quando dati, informazioni ed atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione trasparente” non risultano essere stati pubblicati. Pertanto, è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione in base al D.Lgs. n. 33/2013, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. L’accesso civico semplice è esperibile da chiunque (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata).
2.L’accesso civico “generalizzato” disciplinato dal comma 2 dell’art. 5, che testualmente recita “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.” L’accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l’accesso civico “semplice” di cui al capoverso precedente) incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall’art. 5-bis, comma 3. Viene così introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al sistema anglosassone (c.d. FOIA - Freedom Of Information Act) che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le Pubbliche Amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.
L'esercizio del diritto di cui ai punti 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza di "accesso civico semplice" è indirizzata al Responsabile della trasparenza e può essere trasmessa anche per via telematica o in forma cartacea.
L'istanza di "accesso civico generalizzato" può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) al Settore che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all’Ufficio Relazioni con il Pubblico solo qualora il cittadino non conosca il settore che detiene gli atti richiesti.
Si precisa che le due forme di accesso civico regolate dal c.d. “decreto trasparenza” hanno natura, presupposti ed oggetto differenti dal DIRITTO DI ACCESSO di cui agli artt. 22 e seguenti, Legge n. 241/1990 (cd. “accesso documentale”). La finalità dell’accesso documentale, infatti, è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Il richiedente deve infatti dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” e, in funzione di tale interesse, la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. La legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi è pertanto da riconoscersi a chi può dimostrare che gli atti oggetto della domanda di ostensione hanno spiegato o sono idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.